se il contratto estimatorio possa avere ad oggetto certificati azionari


 

Not. R. Menchetti

 

Mi si chiede di stipulare un contratto estimatorio avente oggetto azioni, ove l'accipiens dovrebbe obbligarsi a collocare le azioni presso terzi entro un termine convenuto scaduto il quale avrà facoltà di acquistarle o restituirle.

 

Si conviene inoltre il prezzo di vendita con facoltà per l'accipiens di vendere anche ad un prezzo superiore.

 

In tal caso il maggior prezzo andrebbe a vantaggio dell'accipiens stesso.

 

Ci si chiede:

 

1) le azioni sono beni mobili suscettibili di essere l'oggetto del contratto estimatorio?

Mi pare di sì

 

2) il contratto estimatorio produce il trasferimento della proprietà?

Mi pare di no

 

3) si rende necessaria la consegna delle azioni (in questo caso certificato azionario) all'accipiens?

Mi pare di sì

 

4) occorre procedere ad annotazione sull'azione considerato che il contratto, ovviamente, avrà le forme ordinarie e non quelle della girata?

 

5) chi dovrà esercitare i diritti rappresentati dalle azioni?

Mi pare il tradens. non mi sembra applicabile la norma sul pegno, ma in tal caso come fare se le azioni sono state consegnate all'accipiens?

 

6) è necessario conferire espresso potere rappresentativo all'accipiens in vista della futura cessione delle azioni?

Mi pare di sì e in tal caso con facoltà di contrarre con sé stesso

 

7) quale è il trattamento tributario?

Direi registro in misura fissa (e imposta di bollo) perché manca il trasferimento di diritti

 

 


 

Not. E. Q. Bassi, risponde

 

Il contratto estimatorio può avere ad oggetto esclusivamente beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri; esclusi i diritti di utilizzazione sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali, dubbi vi sono sui crediti (pro Balbi; contra Mirabelli).

 

Anche se non pacifico ritengo che le azioni possano essere oggetto di tale contratto.

Mentre la dottrina è divisa (pro Mirabelli, Balbi e Damartello), la giurisprudenza prevalente ne ha sempre negato l'efficacia traslativa ritenendo che la proprietà rimanga al tradens fino a che l'accipiens non abbia venduto le cose a terzi o ne abbia versato il corrispettivo (Cass. 2584/1951).

 

Non vi sono dubbi che il contratto sia reale e che quindi sia necessario procedere alla consegna delle azioni che deve consistere nella materiale apprensione delle stesse da parte dell'accipiens.

Immaginando che si tratti di azioni nominative (altrimenti sarebbe inutile porsi il dubbio dell'annotazione), sarà necessario procedere agli adempimenti dettati per la costituzione di un vincolo sulle stesse: con il contratto in oggetto infatti il tradens, titolare delle azioni, costituisce in capo a sé un vincolo di indisponibilità e ne trasferisce la facoltà all'accipiens.

 

I diritti rappresentati dalle azioni dovranno essere esercitati dal titolare del diritto di proprietà delle stesse che abbiamo visto essere il tradens, ma circa le modalità pratiche ho qualche perplessità: o, se possibile, si ricorre al sistema delle cedole che il tradens di volta in volta si obbliga a consegnare a colui al quale le azioni cui si riferiscono sono state vendute dall'accipiens oppure vi dovrà essere un'esplicita convenzione di riconsegna delle azioni al tradens al solo fine e solo per il tempo strettamente necessario all'esercizio di tali diritti.

 

La dottrina spiega la natura della facoltà di disposizione in capo all'accipiens o come diritto soggettivo di disporre in nome proprio della proprietà altrui (Mengoni) o come ius in re aliena (Giannattasio) mentre l'atto col quale tale facoltà viene trasferita viene ricollegato alla figura controversa dell'autorizzazione: opportuno è, quindi, l'inserimento di una clausola che attribuisca esplicitamente all'accipiens il potere di disporre in nome proprio e per conto proprio di beni altrui.

 

Sul trattamento tributario concordo sull'imposta in misura fissa stante l'assenza di un trasferimento immediato.