se il contratto estimatorio possa avere ad oggetto certificati
azionari
Not. R. Menchetti
Mi si chiede di stipulare un
contratto estimatorio avente oggetto azioni, ove l'accipiens dovrebbe
obbligarsi a collocare le azioni presso terzi entro un termine convenuto
scaduto il quale avrà facoltà di acquistarle o restituirle.
Si conviene inoltre il prezzo di
vendita con facoltà per l'accipiens di vendere anche ad un prezzo superiore.
In tal caso il maggior prezzo
andrebbe a vantaggio dell'accipiens stesso.
Ci si chiede:
1) le azioni sono beni mobili
suscettibili di essere l'oggetto del contratto estimatorio?
Mi pare di sì
2) il contratto estimatorio
produce il trasferimento della proprietà?
Mi pare di no
3) si rende necessaria la
consegna delle azioni (in questo caso certificato azionario) all'accipiens?
Mi pare di sì
4) occorre procedere ad
annotazione sull'azione considerato che il contratto, ovviamente, avrà le forme
ordinarie e non quelle della girata?
5) chi dovrà esercitare i
diritti rappresentati dalle azioni?
Mi pare il tradens. non mi
sembra applicabile la norma sul pegno, ma in tal caso come fare se le azioni
sono state consegnate all'accipiens?
6) è necessario conferire
espresso potere rappresentativo all'accipiens in vista della futura cessione
delle azioni?
Mi pare di sì e in tal caso con
facoltà di contrarre con sé stesso
7) quale è il trattamento
tributario?
Direi registro in misura fissa
(e imposta di bollo) perché manca il trasferimento di diritti
Not. E. Q. Bassi, risponde
Il contratto
estimatorio può avere ad oggetto esclusivamente beni mobili, compresi quelli
iscritti in pubblici registri; esclusi i diritti di utilizzazione sulle opere
dell'ingegno e sulle invenzioni industriali, dubbi vi sono sui crediti (pro
Balbi; contra Mirabelli).
Anche se non
pacifico ritengo che le azioni possano essere oggetto di tale contratto.
Mentre la
dottrina è divisa (pro Mirabelli, Balbi e Damartello), la giurisprudenza
prevalente ne ha sempre negato l'efficacia traslativa ritenendo che la
proprietà rimanga al tradens fino a che l'accipiens non abbia venduto le cose a
terzi o ne abbia versato il corrispettivo (Cass. 2584/1951).
Non vi sono
dubbi che il contratto sia reale e che quindi sia necessario procedere alla
consegna delle azioni che deve consistere nella materiale apprensione delle
stesse da parte dell'accipiens.
Immaginando che
si tratti di azioni nominative (altrimenti sarebbe inutile porsi il dubbio
dell'annotazione), sarà necessario procedere agli adempimenti dettati per la
costituzione di un vincolo sulle stesse: con il contratto in oggetto infatti il
tradens, titolare delle azioni, costituisce in capo a sé un vincolo di
indisponibilità e ne trasferisce la facoltà all'accipiens.
I diritti
rappresentati dalle azioni dovranno essere esercitati dal titolare del diritto
di proprietà delle stesse che abbiamo visto essere il tradens, ma circa le
modalità pratiche ho qualche perplessità: o, se possibile, si ricorre al
sistema delle cedole che il tradens di volta in volta si obbliga a consegnare a
colui al quale le azioni cui si riferiscono sono state vendute dall'accipiens
oppure vi dovrà essere un'esplicita convenzione di riconsegna delle azioni al tradens
al solo fine e solo per il tempo strettamente necessario all'esercizio di tali
diritti.
La dottrina
spiega la natura della facoltà di disposizione in capo all'accipiens o come
diritto soggettivo di disporre in nome proprio della proprietà altrui (Mengoni)
o come ius in re aliena (Giannattasio) mentre l'atto col quale tale facoltà
viene trasferita viene ricollegato alla figura controversa dell'autorizzazione:
opportuno è, quindi, l'inserimento di una clausola che attribuisca
esplicitamente all'accipiens il potere di disporre in nome proprio e per conto
proprio di beni altrui.
Sul trattamento
tributario concordo sull'imposta in misura fissa stante l'assenza di un
trasferimento immediato.